TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sentenza n. 750/2022 del 21-06-2022
principi giuridici
In tema di opposizione di terzo all'esecuzione, qualora il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti derivante dal versamento di somme di pertinenza esclusiva di uno solo dei cointestatari, si deve escludere che l'altro possa vantare diritti sul saldo medesimo.
La cointestazione di un conto corrente può configurare una donazione indiretta solo qualora sia accertata l'esistenza dell'animus donandi, ossia la volontà del proprietario del denaro di compiere un atto di liberalità al momento della cointestazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione di Terzo Accolta: Tutela del Patrimonio di Soggetto Interdetto
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., originata da un pignoramento presso terzi. Il caso trae origine da un'azione esecutiva intrapresa da un creditore nei confronti di un debitore, con pignoramento di somme giacenti su un libretto di risparmio cointestato al debitore e a un soggetto interdetto.
Il tutore dell'interdetto ha promosso opposizione di terzo, sostenendo che le somme presenti sul libretto di risparmio fossero di esclusiva proprietà del tutelato, e che la cointestazione fosse meramente funzionale all'esercizio del suo ufficio tutelare. Inizialmente, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a sostegno della tesi dell'esclusiva titolarità delle somme in capo all'interdetto.
Nel successivo giudizio di merito, il Tribunale ha ribaltato l'esito della fase cautelare, accogliendo l'opposizione di terzo. Il giudice ha fondato la propria decisione sulla base di una più completa documentazione prodotta dal tutore, consistente nella movimentazione integrale del libretto postale a partire dal 2011. Da tale documentazione è emerso che il conto pignorato era alimentato quasi esclusivamente dai ratei pensionistici dell'interdetto, oltre a versamenti comunque riconducibili a provvidenze economiche o successioni ereditarie a lui destinate.
Il Tribunale ha evidenziato che, per superare la presunzione di titolarità paritaria dei conti cointestati, è sufficiente fornire presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che dimostrino una situazione giuridica diversa. Nel caso di specie, la documentazione prodotta ha fornito la prova che il saldo attivo del conto derivava dal versamento di somme di esclusiva pertinenza dell'interdetto, escludendo, nel rapporto interno tra i cointestatari, diritti del debitore esecutato sul saldo medesimo.
Il giudice ha inoltre respinto le argomentazioni del creditore, secondo cui i prelievi dal conto sarebbero stati effettuati per esigenze personali del tutore o che la cointestazione configurasse una donazione indiretta. Tali affermazioni sono state ritenute indimostrate e prive di riscontro probatorio. In particolare, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la cointestazione può configurare una donazione indiretta solo in presenza dell'"animus donandi", ovvero della volontà di liberalità del proprietario del denaro al momento della cointestazione, elemento non riscontrabile nel caso di specie, anche in considerazione dello stato di interdizione del titolare del conto.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l'opposizione di terzo, dichiarando la nullità del pignoramento presso terzi limitatamente al credito dichiarato dall'istituto bancario, in quanto di titolarità esclusiva del soggetto interdetto e non del debitore esecutato. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione del fatto che i documenti probatori decisivi per l'accoglimento della domanda sono stati depositati solo in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.